Cass. civ. n. 647 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto de veritate) ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto de scientia), cosicché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale.
Testo massima n. 2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (nella rispettiva formulazione applicabile, "ratione temporis", a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa "notitia criminis" da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al secondo comma del citato art. 3 cod. proc. pen., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile. (Rigetta, Trib. Avellino, 4 luglio 2003).