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Articolo 810 Codice di procedura civile — Nomina degli arbitri

Articolo 810 Codice di procedura civile — Nomina degli arbitri

Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri . La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d’arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione di arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7450/2012

In tema di arbitrato ai sensi degli artt. 810 e 811 c.p.c., è pienamente legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che proceda alla designazione dell’arbitro, non nominato tempestivamente da una delle parti, al di fuori delle categorie professionali previste nella clausola compromissoria, poiché questa non può estendere i suoi effetti sui poteri di nomina di cui la legge investe, nell’inerzia delle parti, l’autorità giudiziaria, il cui intervento non è dunque soggetto ai limiti fissati dall’autonomia privata, vincolante solo per gli autori degli atti che ne costituiscono esercizio a norma dell’art. 1372 c.c., ma si attua con la discrezionalità tipica del magistrato, che opera secondo legge nell’esercizio dei suoi poteri e senza vincoli di mandato.

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Cass. civ. n. 17114/2010

La norma dell’art. 810, secondo comma, c.p.c., la quale, con riferimento all’arbitrato rituale, in caso di mancata nomina dell’arbitro (nella specie per mancata accettazione), consente all’altra parte di rivolgersi al Presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere surrogatoriamente la nomina, è analogicamente applicabile anche all’arbitrato irrituale.

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Cass. civ. n. 17152/2009

In tema di arbitrato, il meccanismo di nomina suppletiva da parte del Presidente del Tribunale, previsto nell’art. 810 c.p.c., sia nella formulazione antevigente che in quella in vigore dal 2 marzo 2006, si applica anche quando la convenzione arbitrale preveda la costituzione di un collegio formato da tre arbitri e le parti non raggiungano accordo sulla nomina del terzo arbitro dopo aver provveduto alla designazione unilaterale degli altri due. Ne consegue la legittimità della designazione giudiziale disposta su richiesta di una delle parti quando si determini tale evenienza.

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Cass. civ. n. 2201/2007

L’art. 810 c.p.c., che disciplina la nomina degli arbitri, non prevede che l’atto con il quale una parte rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri, contenga anche la precisa formulazione dei quesiti. Pertanto, qualora il c.d. atto di accesso contenga soltanto una sommaria, ma inequivoca indicazione di quale sia la materia del contendere, ben può il collegio arbitrale fissare un temine per la precisazione dei quesiti.

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Cass. civ. n. 26257/2005

Il termine di venti giorni, previsto dall’art. 810, primo comma, c.p.c. per la nomina del proprio arbitro ad opera della parte che ha ricevuto il relativo invito, non ha carattere perentorio (non essendo ciò previsto esplicitamente dalla legge, né essendo ricavabile dalla funzione del termine stesso), sicché la medesima parte può provvedere alla nomina anche successivamente alla scadenza di tale termine, sino a quando non sia intervenuta la nomina ad opera del presidente del tribunale su richiesta della controparte, ai sensi del secondo comma del richiamato art. 810 c.p.c.; dal che consegue la irregolare costituzione del collegio arbitrale (e con essa la nullità del lodo pronunciato) composto da arbitro nominato in via sostitutiva dal presidente del tribunale pur in presenza di precedente — ancorché tardiva — nomina notificata dalla parte interessata alla controparte, la quale ha l’onere di informare della nomina sopraggiunta il presidente del tribunale da essa adito, e salva la responsabilità della parte tardivamente adempiente al dovere di nominare il proprio arbitro per gli eventuali danni.

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Cass. civ. n. 18194/2003

In materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell’art. 811 c.p.c., il quale, prevedendo la possibilità di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale, dato che esso non è riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest’ultima che vale ad escludere ogni continuità nell’attività dei due collegi. (Nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale).

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Cass. civ. n. 15290/2001

Ai sensi dell’art. 810 c.p.c. la nomina di uno o più arbitri può essere demandata dal compromesso o dalla clausola compromissoria all’autorità giudiziaria, cui le parti, nella loro autonomia negoziale, possono indicare la categoria nel cui ambito la scelta debba avvenire; all’autorità giudiziaria spetta peraltro il potere-dovere di verificare se rispetto alla categoria indicata sussistano cause d’incompatibilità e, nell’ipotesi in cui le parti non abbiano previsto modalità sostitutive ai sensi dell’art. 811 c.p.c., il rinvio operato da tale norma all’art. 810 implica che l’autorità giudiziaria provveda comunque alla nomina dell’arbitro al di fuori della categoria indicata. (Nella specie, la clausola compromissoria prevedeva la nomina di un magistrato, il Presidente aveva valutato di non poter scegliere un magistrato in servizio essendo tale scelta in contrasto con le disposizioni del C.S.M. ed aveva proceduto alla nomina dell’arbitro al di fuori di tale categoria; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto validamente costituito il collegio arbitrale).

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Cass. civ. n. 3389/2001

In tema di procedimento arbitrale, la nomina dell’arbitro (atto di indiscutibile natura negoziale), compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri (ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto), è suscettibile di ratifica ex tunc, ai sensi dell’art. 1399 c.c., da parte dell’interessato titolare del rapporto controverso, a meno che il soggetto non legittimato non abbia attivato il giudizio arbitrale (nominando l’arbitro fiduciario) nel proprio esclusivo interesse, prospettando, cioè, una pretesa in radicale contrapposizione (o addirittura in rapporto di totale esclusione) rispetto a quella di cui risulta portatore il soggetto legittimato alla ratifica (da ritenersi, per l’effetto, del tutto inefficace, difettandone il necessario connotato di dichiarazione negoziale sanante un atto di chi, non avendone facoltà, lo compia purtuttavia nell’interesse del soggetto legittimato).

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Cass. civ. n. 6693/2000

La nullità del procedimento di nomina degli arbitri (nella specie per aver proceduto il presidente del tribunale alla nomina di un arbitro senza che il soggetto cui spettava fosse stato invitato formalmente dalla controparte a nominare il proprio arbitro) opera sul piano processuale e la domanda arbitrale, anche se nulla, può valere come atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219, primo comma c.c., qualora, per il suo contenuto e per il risultato cui è rivolta, possa essere considerata come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.

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Cass. civ. n. 13306/1999

Costituisce requisito di validità della clausola compromissoria il fatto che gli arbitri vengano nominati con il concorso della volontà dei contraenti e non siano espressione della volontà di una soltanto delle parti, in quanto il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell’imparzialità di chi è chiamato a risolvere una controversia; valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.

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Cass. civ. n. 1413/1998

Il provvedimento di nomina degli arbitri, emesso dal presidente del tribunale nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 810 c.p.c., pur implicando, quale presupposto logico, il riconoscimento della legittimità dell’accesso all’arbitrato o, quanto meno, il deferimento agli arbitri dell’esame e della soluzione delle questioni al riguardo prospettabili, è carente di carattere decisorio, non pregiudica in alcun modo le successive eventuali valutazioni e determinazioni degli arbitri e si rivela, pertanto, inidoneo a produrre una lesione dell’interesse della parte che esiga rimedio mediante qualsiasi mezzo di gravame. Pertanto, tale provvedimento non è impugnabile né con il ricorso straordinario per cassazione, né con il regolamento di competenza.

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Cass. civ. n. 9453/1997

La forma scritta ad substantiam richiesta per la nomina degli arbitri (in virtù sia della natura negoziale dell’atto, ricollegantesi al compromesso per il quale detta forma è prescritta, sia della necessità che l’atto stesso sia notificato) è richiesta anche per la ratifica della nomina stessa. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso che la nomina del difensore, deliberata da un comune, potesse essere ritenuta come atto di ratifica della nomina di un arbitro illegittimamente designato).

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Cass. civ. n. 6866/1992

La nomina dell’arbitro, quale atto negoziale di integrazione del compromesso e della clausola compromissoria, deve essere fatta personalmente dalle parti o da procuratore munito del relativo potere negoziale, mentre la procura alle liti non legittima il difensore ad effettuare per conto e nell’interesse dei suoi rappresentati detta nomina, non potendo peraltro la stessa essere configurata, ove manchi qualsiasi riferimento al contenuto dell’atto, come mandato speciale rispetto alla designazione dell’arbitro. Tuttavia, per la nomina dell’arbitro effettuata dal procuratore privo del relativo potere negoziale, è configurabile la ratifica, con conseguente sanatoria del vizio della designazione, attraverso una scrittura giudiziale o stragiudiziale che manifesti comunque la volontà della parte di investire l’arbitro del potere di decidere la controversia.

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