14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6693 del 23 maggio 2000
Testo massima n. 1
La nullità del procedimento di nomina degli arbitri [ nella specie per aver proceduto il presidente del tribunale alla nomina di un arbitro senza che il soggetto cui spettava fosse stato invitato formalmente dalla controparte a nominare il proprio arbitro ] opera sul piano processuale e la domanda arbitrale, anche se nulla, può valere come atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219, primo comma c.c., qualora, per il suo contenuto e per il risultato cui è rivolta, possa essere considerata come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.
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