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Articolo 811 Codice di procedura civile — Sostituzione di arbitri

Articolo 811 Codice di procedura civile — Sostituzione di arbitri

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente [ 829 n. 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5777/2001

La procedura di sostituzione dell’arbitro rinunciatario è applicabile anche nell’arbitrato irritale, non potendo consentirsi, alla parte vincolata dal patto compromissorio, di impedire la definizione negoziale della controversia non aderendo alla sostituzione dell’arbitratore il quale non intenda proseguire nell’espletamento della sua funzione.

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Cass. civ. n. 4303/1999

Nell’arbitrato irrituale gli arbitratori inizialmente nominati dalle parti sono sostituibili. Ciò lo si desume dal disposto del secondo comma dell’art. 1473 c.c., il quale prevede che, nell’ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l’incarico, ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione, detta nomina sia fatta — su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale; il che presuppone — ovviamente — la non immutabilità dei soggetti originariamente designati.

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Cass. civ. n. 4893/1993

Nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione, ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta, nei modi previsti dagli artt. 810-811 c.p.c., la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l’arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire.

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