Art. 811 – Codice di procedura civile – Sostituzione di arbitri

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente [829 n. 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18004/2018

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata.

Cass. civ. n. 18194/2003

In materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell'art. 811 c.p.c., il quale, prevedendo la possibilità di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale, dato che esso non è riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest'ultima che vale ad escludere ogni continuità nell'attività dei due collegi. (Nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale).

Cass. civ. n. 5777/2001

La procedura di sostituzione dell'arbitro rinunciatario è applicabile anche nell'arbitrato irritale, non potendo consentirsi, alla parte vincolata dal patto compromissorio, di impedire la definizione negoziale della controversia non aderendo alla sostituzione dell'arbitratore il quale non intenda proseguire nell'espletamento della sua funzione.

Cass. civ. n. 4303/1999

Nell'arbitrato irrituale gli arbitratori inizialmente nominati dalle parti sono sostituibili. Ciò lo si desume dal disposto del secondo comma dell'art. 1473 c.c., il quale prevede che, nell'ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l'incarico, ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione, detta nomina sia fatta — su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale; il che presuppone — ovviamente — la non immutabilità dei soggetti originariamente designati.

Cass. civ. n. 4893/1993

Nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione, ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta, nei modi previsti dagli artt. 810-811 c.p.c., la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l'arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire.