Cass. civ. n. 4893 del 26 aprile 1993
Testo massima n. 1
Nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione, ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta, nei modi previsti dagli artt. 810-811 c.p.c., la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l'arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire.