14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13306 del 29 novembre 1999
Posted at 17:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
Costituisce requisito di validità della clausola compromissoria il fatto che gli arbitri vengano nominati con il concorso della volontà dei contraenti e non siano espressione della volontà di una soltanto delle parti, in quanto il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell’imparzialità di chi è chiamato a risolvere una controversia; valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]