14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3389 del 8 marzo 2001
Testo massima n. 1
In tema di procedimento arbitrale, la nomina dell’arbitro [ atto di indiscutibile natura negoziale ], compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri [ ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto ], è suscettibile di ratifica ex tunc, ai sensi dell’art. 1399 c.c., da parte dell’interessato titolare del rapporto controverso, a meno che il soggetto non legittimato non abbia attivato il giudizio arbitrale [ nominando l’arbitro fiduciario ] nel proprio esclusivo interesse, prospettando, cioè, una pretesa in radicale contrapposizione [ o addirittura in rapporto di totale esclusione ] rispetto a quella di cui risulta portatore il soggetto legittimato alla ratifica [ da ritenersi, per l’effetto, del tutto inefficace, difettandone il necessario connotato di dichiarazione negoziale sanante un atto di chi, non avendone facoltà, lo compia purtuttavia nell’interesse del soggetto legittimato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]