10 Gen Art. 2719 — Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [ 2712; 212, 1 c.p.c. 215 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 12737/2018
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Cass. civ. n. 7267/2014
In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Cass. civ. n. 24456/2011
In tema di negazione di conformità di una copia all’originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. civ. n. 25445/2010
Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse, appunto, diverso.
Cass. civ. n. 10855/2010
Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto.
Cass. civ. n. 9439/2010
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Cass. civ. n. 7521/2010
In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, l’art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell’atto si considera conforme all’originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformità della copia trasmessa all’originale, equiparando – limitatamente all’oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalità della norma – l’attestazione dell’avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all’ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformità della copia disciplinate dall’art. 2719 c.c., lasciando immutata la previsione di cui all’ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all’originale per difetto dei requisiti di legge, l’efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l’espresso disconoscimento della conformità all’originale.
Cass. civ. n. 2590/2009
Ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il disconoscimento della conformità all’originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l’eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura – generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata – non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di “jus postulandi”, ancorché sia stata disconosciuta dall’altra parte la conformità della copia all’originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell’originale.
Cass. civ. n. 25305/2008
La garanzia di certezza che deve assistere l’autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all’originale, solo cosa potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l’originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all’originale e non al documento a lui esibito.
Cass. civ. n. 10501/2006
La regola posta dall’art. 2719 c.c. — secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace — trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest’ultimo rilasci a sua volta mandato ad litem al difensore.
Cass. civ. n. 15856/2004
In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all’originale ai sensi dell’art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda di rimborso di somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa asseritamente non dovute, in quanto l’attore, a sostegno della propria pretesa, aveva prodotto soltanto documenti fotocopiati e non gli originali, benché l’amministrazione convenuta avesse contestato solo genericamente la documentazione prodotta in fotocopia).
Cass. civ. n. 12299/2003
Ai sensi dell’art. 2719 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l’esibizione della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquisita ex tunc il valore di piena prova riconosciutogli dall’art. 2719 c.c. (Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione; rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l’esibizione dell’originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l’esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza).
Cass. civ. n. 7960/2003
Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l’art. 2719 c.c., che ne prescrive l’espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all’originale della copia sia in quello dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., sicché, se devono ritenersi riconosciute — tanto nella conformità all’originale della copia sia in quello dell’autenticità della scrittura o nella sottoscrizione — le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all’originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, invece preclusa l’utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione.
Cass. civ. n. 5346/1997
La norma di cui all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l’attribuzione della stessa efficacia probatoria dell’originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l’utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all’esito della procedura di verificazione — non ammessa per le copie — di cui all’art. 216 c.p.c.). In entrambi i casi, pur nel silenzio della norma citata sul tema dei modi e dei termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenersi, per entrambi, applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza chela copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Cass. civ. n. 5742/1995
L’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli arti. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore. Ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito disconoscimento, la conformità all’originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell’autenticità del documento deve essere effettuato, nei termini stabiliti dall’art. 215 c.p.c., con riguardo a detta copia, indipendentemente dal momento dell’eventuale acquisizione dell’originale.
Cass. civ. n. 212/1985
Le copie fotostatiche e fotografiche di un documento hanno, a norma dell’art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità con questi attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né dell’esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati, dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge e non mediante la verificazione della conformità della copia all’originale. Pertanto, ove la copia fotostatica o fotografica riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la parte interessata deve necessariamente produrre in giudizio detto atto in originale o in copia autenticata al fine della prova della sua esistenza e del suo contenuto, mentre potrà servirsi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale.
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