14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5346 del 13 giugno 1997
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 2719 c.c. [ che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche ] è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale [ che, pur tendente ad impedirne l’attribuzione della stessa efficacia probatoria dell’originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni ], quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione [ che, invece, preclude definitivamente l’utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all’esito della procedura di verificazione — non ammessa per le copie — di cui all’art. 216 c.p.c. ]. In entrambi i casi, pur nel silenzio della norma citata sul tema dei modi e dei termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenersi, per entrambi, applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza chela copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta [ tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione ] se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
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