10 Gen Art. 2718 — Valore probatorio di copie parziali
Posted at 20:54h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo II – Delle prove > Capo II – Della prova documentale > Sezione VI – Delle copie degli atti
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati [ 743 c.p.c. ], fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente [ 212 c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]