10 Gen Art. 2717 — Valore probatorio di altre copie
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo II – Delle prove > Capo II – Della prova documentale > Sezione VI – Delle copie degli atti
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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