Art. 2717 – Codice civile – Valore probatorio di altre copie
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo II - Delle prove > Capo II - Della prova documentale > Sezione VI - Delle copie degli atti
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.