Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12299 del 21 agosto 2003

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12299 del 21 agosto 2003

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 2719 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l’esibizione della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquisita ex tunc il valore di piena prova riconosciutogli dall’art. 2719 c.c. [ Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione; rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l’esibizione dell’originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l’esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze