14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25305 del 16 ottobre 2008
Testo massima n. 1
L’attestazione di conformità all’originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l’efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l’ufficio amministrativo del Comune.
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Testo massima n. 2
La garanzia di certezza che deve assistere l’autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all’originale, solo cosa potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l’originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all’originale e non al documento a lui esibito.
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