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Art. 2662 — Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati

Art. 2662 — Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati

Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia [ 519 ] o alla morte di uno dei chiamati [ 467, 479 ], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota [ 2660 ].

Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [ 70, 462, 463 ], non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni [ 2043 ], quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota [ 2655 ] in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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