10 Gen Art. 759 — Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione [ 1483 c.c. ], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione [ 754 c.c. ].
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi [ 755 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 796/1986
Nella divisione dell’eredità fatta dal testatore, la circostanza che l’erede, dopo l’acquisto del bene attribuitogli (che si verifica dal momento dell’apertura della successione), subisca la perdita del bene medesimo, per effetto di esecuzione per espropriazione forzata promossa dal creditore del de cuius, non determina nullità di detta divisione, ma l’obbligo di garanzia degli altri coeredi, ai sensi degli artt. 758 e 759 c.c.
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