10 Gen Art. 760 — Inesigibilità di crediti
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo IV – Della divisione > Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [ 727, 1267 c.c. ], se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [ 1864, 1868 c.c. ] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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