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Art. 758 — Garanzia tra coeredi

Art. 758 — Garanzia tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia [ 797 c.c. ] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [ 759, 760, 1483 c.c. ].

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa [ 1487 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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