Art. 758 – Codice civile – Garanzia tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia [797 c.c.] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [759, 760, 1483 c.c.].

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa [1487 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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