Avvocato.it

Art. 797 — Garanzia per evizione

Art. 797 — Garanzia per evizione

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

  1. 1) se ha espressamente promesso la garanzia;
  2. 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
  3. 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario [ 793 c.c. ], o di donazione rimuneratoria [ 770 c.c. ], nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze