10 Gen Art. 797 — Garanzia per evizione
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo V – Delle donazioni > Capo III – Della forma e degli effetti della donazione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
- 1) se ha espressamente promesso la garanzia;
- 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
- 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario [ 793 c.c. ], o di donazione rimuneratoria [ 770 c.c. ], nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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