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Art. 1483 — Evizione totale della cosa

Art. 1483 — Evizione totale della cosa

Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [ 1485 ] e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2720/2013

In tema di liquidazione del “quantum” risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa “restitutio in integrum” – per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all’asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato.

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Cass. civ. n. 8536/2011

In tema di vendita, poiché la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall’inadempimento del venditore, tale rimedio opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore; non è peraltro necessario che il vittorioso intervento rivendicativo del terzo abbia la propria causa in un fatto preesistente alla vendita, ben potendo consistere tale responsabilità del venditore – tenuto per fatto suo proprio, ex art. 1487, secondo comma, c.c. – anche in una condotta inadempiente successiva al contratto, purché sussista il nesso tra la perdita del diritto subita dal compratore e l’oggettivo inadempimento del venditore. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’esercizio, da parte del curatore fallimentare della società prima venditrice, dell’azione di inefficacia ex art. 45 legge fall. della formalità – successiva al fallimento – del trasferimento di proprietà di autoveicolo, trascritto nel pubblico registro in modo, quindi, ormai inopponibile alla massa, con conseguente obbligo di restituzione del bene anche da parte del terzo subacquirente dall’avente causa dalla società fallita.

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Cass. civ. n. 5243/2006

Le norme che disciplinano l’evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l’acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca.

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Cass. civ. n. 20165/2005

Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l’inadempimento da parte del venditore dell’obbligazione di cui all’art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell’acquisto. L’evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché l’acquisto del diritto sul bene ad opera dell’acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell’effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente l’evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene pronunciata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in favore del terzo, a nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del bene).

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Cass. civ. n. 7294/2003

L’elemento caratterizzante la garanzia per evizione, sia in relazione a vendita volontaria che a vendita forzata, è dato dall’intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo, pertanto, non si ha evizione, con conseguente sorgere del diritto alla garanzia, per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest’ultimo, ma occorre che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente; la suddetta situazione è ritenuta legalmente esistente nelle seguenti quattro ipotesi, al di fuori delle quali non può operare la garanzia per evizione: diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato; riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore, dotato delle caratteristiche di cui all’art. 1485, secondo comma c.c., espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico interesse.

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Cass. civ. n. 9642/2001

Il compratore evitto ha diritto ad essere risarcito dal venditore dal danno subito sia per la lesione dell’interesse negativo che per la lesione dell’interesse positivo. Nella prima ipotesi, poiché il diritto al risarcimento sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del bene acquistato, che, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione, altera l’equilibrio del sinallagma funzionale, occorre porvi rimedio mediante il ripristino della situazione economica dell’acquirente quale era prima dell’acquisto, in tal caso è irrilevante l’eventuale buona fede dell’alienante; nella seconda ipotesi, invece, in caso di lucro cessante, l’acquirente, per ottenere il risarcimento, deve provare non solo il danno subito ma anche la colpa di parte venditrice. La prescrizione dell’azione di evizione decorre non dalla data di conclusione del contratto, ma dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato. Tale incontestabilità può coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza ovvero con il perfezionamento della transazione che pone fine alla lite tra colui che agisce in garanzia ed il terzo rivendicante. Peraltro, il compratore ha facoltà di proporre nei confronti del venditore l’azione di garanzia per l’evizione minacciata dal terzo, ma in tal caso l’accoglimento di tale domanda è subordinato all’accertamento del diritto del terzo, tant’è che il giudice, per ragioni di economia processuale, potrebbe disporre la separazione dei giudizi, decidendo solo la causa principale.

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Cass. civ. n. 7678/2001

Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo, con la conseguenza che non da luogo ad evizione il fatto che il bene oggetto del contratto sia sottoposto a sequestro penale, ancorché ad istanza di un soggetto che vanti su tale bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, atteso che tale provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione destinata a concretarsi solo se sopravvengano i definitivi atti di confisca e di restituzione della cosa al terzo offeso dal reato.

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Cass. civ. n. 12947/1999

L’operatività della garanzia per evizione presuppone l’esperimento positivo da parte di un terzo dell’azione di rivendica, e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto in parte della proprietà del bene acquistato; pertanto, l’esperimento dell’azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sull’estensione di essa, non consente di far valere la garanzia per evizione.

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Cass. civ. n. 792/1998

Le norme che regolano l’evizione totale (art. 1483 c.c.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell’art. 240 c.p., giacché l’anzidetta misura comporta l’acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a) il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell’interesse contrattuale negativo (rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore), tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell’usura frattanto subita dalla cosa; b) i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 c.c., spettanti al compratore, costituiscono debito di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c) ove in riferimento alla causa che ha determinato l’evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all’integrale risarcimento.

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Cass. civ. n. 945/1995

Per l’ipotizzabilità dell’evizione è necessario che l’evento che l’ha determinata, anche se verificatosi in concreto successivamente, debba attribuirsi ad una causa preesistente alla conclusione del contratto. Non costituisce, pertanto, ipotesi di evizione il caso in cui l’appartenenza a terzi del bene in contestazione deriva da titolo (nella specie, usucapione) perfezionatosi in tempo successivo al contratto di compravendita del bene stesso.

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Cass. civ. n. 5/1982

Qualora l’appartenenza al venditore della cosa venduta sia oggetto di contesa giudiziaria, a seguito di azione di rivendicazione promossa da un terzo in base ad un precedente trasferimento disposto in suo favore dallo stesso venditore, la circostanza che l’acquirente sia stato informato, all’atto del contratto, della pendenza di tale controversia comporta la correlativa esclusione di un comportamento doloso o colposo del venditore medesimo per l’evizione che si verifichi in esito alla sua soccombenza, nel suddetto giudizio, con la conseguenza che quest’ultimo, in base alla garanzia per evizione, non è soggetto all’obbligo di risarcire il compratore per il cosiddetto lucro cessante, il quale postula la ricorrenza di quel dolo o colpa, ma resta tenuto al risarcimento del danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo e quindi alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese utili e necessarie fatte sulla cosa, ed al rimborso delle spese del contratto, nonché pure al rimborso del valore dei frutti e delle spese giudiziarie che il compratore abbia corrisposto al terzo vittorioso in rivendicazione, atteso che il ristoro di tale danno emergente prescinde dal dolo o colpa del venditore, nonché dalla conoscenza o meno da parte dell’acquirente del pericolo di evizione.

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Cass. civ. n. 3249/1981

Ai sensi dell’art. 1483 c.c., la garanzia per evizione — che sanziona l’inadempimento del venditore all’obbligazione di cui all’art. 1476 n. 2 c.c. — impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tranne che si accerti che l’alienante abbia agito con dolo o colpa, nel qual caso l’acquirente ha invece diritto all’integrale risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Tale domanda di più ampio ristoro pecuniario è riferibile non al concorrente esperimento di due azioni diverse (quella generale di responsabilità ex art. 1453 c.c. e quella ex art. 1483 dello stesso codice), ma all’esperimento di un’azione unica, che resta pur sempre connessa al diritto della garanzia per evizione, la cui disciplina, nel ricorso dell’elemento psicologico suddetto, resta solo integrata da quella dell’art. 1453 citato. La garanzia per evizione non è dovuta allorché il compratore abbia dato causa, con il proprio comportamento, alla perdita del bene acquistato.

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