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Art. 692 — Sostituzione fedecommissaria

Art. 692 — Sostituzione fedecommissaria

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto [ 414 ss. c.c. ] possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima [ 536 ss. c.c. ], a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo [ 2660 n. 6 c.c. ].

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione [ 429 c.c. ] o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22168/2014

In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso “de residuo” l’imposizione dell’obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell’art. 692, Quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l’elemento della duplice vocazione in ordine successivo.

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Cass. civ. n. 4435/2009

L’interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del “de cuius”, attraverso l’analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il “de cuius” lascia a persone diverse rispettivamente l’usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell’intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l’uno all’altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della “vis espansiva” della proprietà

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Cass. civ. n. 7035/1995

Sono valide le clausole di ultima volontà che prevedono l’attribuzione dell’usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello a cui è attribuita la nuda proprietà a meno che non si tratti di sostituzione fidecommissaria vietata, la quale ricorre allorché il designato usufruttuario risulti l’effettivo erede, a causa dei poteri di disposizione attribuitigli in contrasto con la struttura propria del diritto di usufrutto, ed il nudo proprietario risulti, così, solo chiamato a subentrargli nell’eredità al momento della di lui morte.

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Cass. civ. n. 243/1995

Integra fedecommesso, vietato dall’art. 899 del c.c. del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituito) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l’usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fidecommissoria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l’uno all’altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.

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Cass. civ. n. 2088/1993

Al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l’usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell’usufrutto, con la conseguenza che l’ulteriore disposizione in favore dell’altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare nulla in quanto vietata dalla legge (art. 292 c.c.), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria senza alcuna limitazione (perché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all’istituito il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno di detti beni, restano configurabili due legati, uno concernente l’usufrutto e l’altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno, avente ad oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione stessa.

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Cass. civ. n. 7267/1991

Nell’interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell’attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l’attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento — ancorché dell’intero compendio dei beni ereditari — al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell’apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile un’istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad un’attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all’onorato dell’usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all’erede oppure abbia condizionato l’acquisto della qualità di erede del secondo alla sua sopravvivenza al primo.

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Cass. civ. n. 11428/1990

La clausola testamentaria «si sine liberis decesserit» non implica di per sé una sostituzione fidecommissoria, dovendosi accertare caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione, se essa sia stata impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria ovvero se essa abbia avuto la funzione di una vera e propria condizione, con tutti i caratteri che le sono propri, ivi compresa l’efficacia retroattiva, funzionante risolutivamente, rispetto all’acquisto del primo istituito.

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Cass. civ. n. 207/1985

La sostituzione fedecommissaria vietata, che richiede l’attribuzione in proprietà dei beni da conservare in vista del loro ritrasferimento, non avviene quando l’usufrutto sia separato dalla proprietà, così da attribuire ai chiamati in via successiva diritti dversi, dovendosi presumere che il testatore abbia inteso disporre validamente delle proprie sostanze.

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