Cass. civ. n. 207 del 21 gennaio 1985
Testo massima n. 1
La sostituzione fedecommissaria vietata, che richiede l'attribuzione in proprietà dei beni da conservare in vista del loro ritrasferimento, non avviene quando l'usufrutto sia separato dalla proprietà, così da attribuire ai chiamati in via successiva diritti dversi, dovendosi presumere che il testatore abbia inteso disporre validamente delle proprie sostanze.