14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22168 del 20 ottobre 2014
Posted at 16:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso “de residuo” l’imposizione dell’obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell’art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l’elemento della duplice vocazione in ordine successivo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]