Cass. civ. n. 22168 del 20 ottobre 2014

Testo massima n. 1


In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso "de residuo" l'imposizione dell'obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.

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