Art. 596 – Codice civile – Incapacità del tutore e del protutore
Fonti > Codice Civile > Libro Secondo - Delle successioni > Titolo III - Delle successioni testamentarie > Capo III - Della capacità di ricevere per testamento
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo [346 c.c.] e prima che sia approvato il conto [386 c.c., 263 c.p.c.] o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [387 c.c.], quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore [360, 599, 799 c.c.].
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.