10 Gen Art. 799 — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione [ 775, 779 c.c. ], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [ 377, 428 c.c. ] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [ 590, 1423, 1444, 2034 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1545/1974
La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l’adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previsti dall’art. 1444 c.c. per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.
Cass. civ. n. 1964/1968
La conferma di una donazione nulla è operante, solo se colui che manifesta la volontà di convalidare è sicuramente a conoscenza della nullità.
Cass. civ. n. 1867/1967
La donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo. Una convalida della donazione nulla può essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell’art. 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante. Tale conferma, per essere idonea allo scopo, deve essere posta in essere mediante un atto giuridico, non necessariamente redatto per iscritto e contenente tutti i requisiti stabiliti dall’art. 1444 c.c.
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