Art. 1423 – Codice civile – Inammissibilità della convalida

Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8944/2016

La fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della l. n. 154 del 1992 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto "ex nunc", esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.

Cass. civ. n. 7961/2016

Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza la concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per illiceità dell'oggetto, sicché non è suscettibile di convalida stante il disposto di cui all'art. 1423 c.c., né tale nullità è sanabile retroattivamente in virtù di condono edilizio, onde l'appaltatore non può pretendere, in forza di quel contratto, il corrispettivo pattuito. (Nella specie, si trattava di un contratto di appalto per la realizzazione delle coperture gemelle di due piscine, preceduto dalla consegna e contestuale sospensione dei lavori, poi ripresi e definitivamente sospesi dopo la stipula, per assenza di concessione edilizia).

Cass. civ. n. 22357/2015

Il datore di lavoro, qualora un licenziamento collettivo sia stato dichiarato inefficace per un vizio procedurale, può procedere ad un nuovo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, basato sugli stessi motivi sostanziali del precedente recesso, purché ne sussistano i requisiti, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale.

Cass. civ. n. 11156/1994

L'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità che, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere, pertanto, rilevata, anche d'ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attività delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore.

Cass. civ. n. 8106/1990

La rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un licenziamento precedente, inficiato da nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando, quindi, l'ipotesi d'inammissibilità della convalida di negozio nullo (art. 1423 c.c.).

Cass. civ. n. 3925/1977

Se è vero che il negozio giuridico nullo non è convalidabile, è però anche vero che la parte interessata può rinunciare all'azione di nullità così come può rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare queste rinunce come atti di disposizione della situazione sostanziale legittimamente all'azione di nullità. Esse rinunce comportano indirettamente l'impossibilità di divenire titolare dei diritti che eventualmente deriverebbero dalla suddetta situazione sostanziale, ma non possono configurarsi quali rinunce a diritti futuri.