10 Gen Art. 1423 — Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8106/1990
La rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un licenziamento precedente, inficiato da nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando, quindi, l’ipotesi d’inammissibilità della convalida di negozio nullo (art. 1423 c.c.).
Cass. civ. n. 3925/1977
Se è vero che il negozio giuridico nullo non è convalidabile, è però anche vero che la parte interessata può rinunciare all’azione di nullità così come può rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare queste rinunce come atti di disposizione della situazione sostanziale legittimamente all’azione di nullità. Esse rinunce comportano indirettamente l’impossibilità di divenire titolare dei diritti che eventualmente deriverebbero dalla suddetta situazione sostanziale, ma non possono configurarsi quali rinunce a diritti futuri.
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