10 Gen Art. 1424 — Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 23644/2017
Nel caso in cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto ne rilevi di ufficio la nullità totale, le parti, all’esito di tale dichiarazione, devono proporre appello per violazione dell’art. 101 c.p.c.; in mancanza, l’accertamento contenuto nella sentenza di nullità totale del contratto è idoneo a produrre l’effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale.
Cass. civ. n. 6633/2012
In tema di conversione del contratto nullo, l’accertamento dell’ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall’una o dall’altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice; inoltre, implicando un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 6004/2008
Per decidere se ricorra la possibilità di conversione del contratto nullo, ai sensi dell’articolo 1424 c.c., deve procedersi ad una duplice indagine, l’una rivolta ad accertare la obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l’altra implicante un apprezzamento di fatto sull’intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso. (Nella fattispecie, riguardante la cessione in uso perpetuo di posti auto all’interno di un condominio, convenuta tra due società di capitali, la S.C. ha ritenuto difettare di motivazione la sentenza di appello, per avere affermato che la durata del diritto d’uso andava ricondotta a quella massima di trent’anni dell’usufrutto a favore di persona giuridica, senza porsi il problema se le parti avessero o meno voluto tale diverso contratto).
Cass. civ. n. 23145/2006
In tema di conversione del negozio, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso soltanto quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, sicché il principio sancito dall’art. 1424 c.c. non può operare quando sia stata esclusa l’esistenza di siffatto intento pratico secondario. (Nella specie, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1424 c.c.sul rilievo che le parti, avendo verbalmente raggiunto l’accordo per la costituzione della servitù di passaggio, non avevano inteso creare un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti).
Cass. civ. n. 13641/2004
L’art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtú del richiamo operato dall’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l’atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell’atto diverso e che l’atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che ií diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392. del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta «semplice» o a regime «libero» (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto.
Cass. civ. n. 8263/1990
La legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, non intende vincolare la volontà delle parti, né comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalle finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio; consegue che l’identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello al quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso.
Cass. civ. n. 4827/1983
L’applicabilità dell’art. 1424 ,c.c., sulla conversione dei contratti nulli, anche ai negozi unilaterali, in virtù del richiamo di cui al precedente art. 1324, comporta solo la convertibilità di un negozio unilaterale nullo in un altro negozio unilaterale, ma non già quella di un contratto nullo in un negozio unilaterale, esclusa dall’espressa previsione nell’art. 1424 citato della possibilità di conversione del contratto nullo soltanto in un contratto diverso.
Cass. civ. n. 3443/1973
Il giudice non è tenuto ad esaminare d’ufficio la questione della conversione del negozio giuridico nullo.
Cass. civ. n. 923/1972
La norma dell’art. 1424 c.c. contempla la conversione del negozio nullo sul presupposto implicito della ignoranza di tale nullità, al momento della conclusione del contratto, in quanto prevede che, ove le parti l’avessero in tal momento conosciuta, avrebbero voluto, nel regolamento degli interessi, da esse perseguito, un negozio diverso.
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