14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13641 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
L’art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtú del richiamo operato dall’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l’atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell’atto diverso e che l’atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che ií diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392. del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta «semplice» o a regime «libero» [ non essendo richiesto che sia motivata ] valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto.
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