10 Gen Art. 1444 — Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15268/2017
Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l’annullabilità e, dall’altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.
Cass. civ. n. 5794/2017
L’intervenuta convalida tacita del contratto annullabile non è rilevabile d’ufficio, formando oggetto di un’eccezione di merito in senso stretto, in quanto la stessa consiste in una sostanziale rinunzia all’azione di annullamento subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene, non ponendosi come l’effetto automatico di una previsione di legge, ma ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte.
Cass. civ. n. 18502/2012
La convalida tacita del contratto, di cui all’art. 1444, secondo comma, c.c., non è integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l’annullamento, di eliminazione della situazione costituente l’oggetto del vizio del suo consenso (nel caso di specie: errore essenziale e riconoscibile sulla libertà da vincoli dell’immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all’eventuale aggiudicatario).
Cass. civ. n. 621/2007
Riguardo ad atto di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo, ritenuta dal giudice annullabile per mancanza di autorizzazione preventiva e di approvazione successiva dell’organo amministrativamente competente, non è configurabile la convalida, nel senso di volontaria esecuzione del contratto nella concreta conoscenza del fatto invalidante, nella circostanza che il legale rappresentante del Comune e il suo difensore abbiano relazionato in giudizio circa i tempi di corresponsione del pagamento del prezzo della cessione, per la quale erano stati erogati i fondi necessari alla copertura finanziaria.
Cass. civ. n. 272/2004
La rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell’art. 1444 c.c., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e dei motivo di annullabilità, e che l’intenzione di convalidare l’atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata. Ne consegue che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza — e quindi non possono nemmeno essere conosciuti — al momento dell’accordo (principio affermato in tema di arbitrato libero, in sede di interpretazione della portata e della validità della clausola che prevedeva l’inappellabilità dell’eventuale futuro lodo).
Cass. civ. n. 601/1999
La convalida prevista dall’art. 1444 comma secondo c.c. presuppone che il contratto sia perfetto (pur se invalido); tale non è quello concluso soltanto da alcuni dei contitolari del diritto di cui si dispone, contratto che conseguentemente non produce effetti nei confronti degli altri contitolari.
Cass. civ. n. 2842/1996
La stipulazione di un contratto da parte del sindaco (nella specie, scrittura privata di cessione volontaria del fondo espropriando, in attuazione dell’art. 12 della legge n. 865 del 1971), non preceduta dalla delibera del consiglio comunale, ne comporta l’annullabilità, rilevabile esclusivamente da parte dell’amministrazione, e la possibilità di convalida ai sensi dell’art. 1444 codice civile.
Cass. civ. n. 6198/1984
Poiché i contratti conclusi da persone incapaci (nella specie: minori) non sono nulli, ma soltanto annullabili, essi producono effetti giuridici fino a quando non vengono annullati a istanza degli stessi incapaci o di coloro che per essi sono legittimati all’azione di annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validità del contratto, paralizzando l’azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 1442 c.c.
Cass. civ. n. 2029/1982
La convalida del negozio annullabile, consistendo in una sostanziale rinunzia all’azione di annullamento, è subordinata alla duplice condizione dell’acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene e, pertanto, può ritenersi implicita nella volontaria esecuzione del negozio annullabile, che di per sé è riferibile sia all’adempimento di un supposto obbligo giuridico, sia alla volontà di convalidare detto negozio, solo in quanto risulti inequivocabilmente raggiunta la prova della già acquisita certezza della causa di annullabilità del negozio stesso.
Cass. civ. n. 5860/1981
A differenza del c.c. del 1865 (che regolava la convalida tacita del contratto annullabile con criterio formalistico, perché considerava efficace, oltre l’esecuzione totale, quella della maggior parte dell’obbligazione, art. 1309, secondo comma), l’art. 1444, secondo comma, c.c. vigente rimette alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un’esecuzione parziale, anche di una parte minima, purché, per l’importanza sostanziale che riveste, contenga ed esprima la volontà di convalidare il contratto.
Cass. civ. n. 2726/1978
La convalida del contratto annullabile, per effetto di volontaria esecuzione da parte del contraente titolare dell’azione di annullamento, postula che questi abbia il potere di concludere validamente il contratto stesso (art. 1444 c.c.). Pertanto, l’annullabilità del contratto posto in essere dal comune, per mancanza di preventiva autorizzazione prefettizia, non può venir meno a seguito della sua esecuzione da parte del comune medesimo.
Cass. civ. n. 2738/1970
L’esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell’art. 1444, secondo comma, c.c., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un’attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l’annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all’esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un’obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell’obbligato, o di un terzo che, per volontà delle parti, partecipi all’esecuzione del contratto. La convalida tacita può desumersi per implicito anche dall’esplicazione di attività non materiale da parte di uno dei partecipi al rapporto contrattuale affetto da annullabilità, o dall’acquisizione della stessa da parte di un altro contraente. E rimessa alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un’esecuzione anche parziale, onde accertare se questa sia tale, per l’importanza sostanziale che riveste, da esprimere la volontà di convalidare il contratto.
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