Cass. civ. n. 601 del 22 gennaio 1999

Testo massima n. 1


La convalida prevista dall'art. 1444 comma secondo c.c. presuppone che il contratto sia perfetto (pur se invalido); tale non è quello concluso soltanto da alcuni dei contitolari del diritto di cui si dispone, contratto che conseguentemente non produce effetti nei confronti degli altri contitolari.

Normativa correlata