Cass. civ. n. 18502 del 26 ottobre 2012

Testo massima n. 1


La convalida tacita del contratto, di cui all'art. 1444, secondo comma, c.c., non è integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto del vizio del suo consenso (nel caso di specie: errore essenziale e riconoscibile sulla libertà da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale aggiudicatario).

Normativa correlata