Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 272 del 13 gennaio 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 272 del 13 gennaio 2004

Testo massima n. 1

La rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell’art. 1444 c.c., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e dei motivo di annullabilità, e che l’intenzione di convalidare l’atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata. Ne consegue che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza — e quindi non possono nemmeno essere conosciuti — al momento dell’accordo [ principio affermato in tema di arbitrato libero, in sede di interpretazione della portata e della validità della clausola che prevedeva l’inappellabilità dell’eventuale futuro lodo ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze