Cass. civ. n. 15268 del 20 giugno 2017
Testo massima n. 1
Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.