10 Gen Art. 561 — Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [ 2808 c.c. ] di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652 . I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione . La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti [ 820, 1284 c.c. ] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [ 1148 c.c. ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7478/2000
Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell’art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.
Cass. civ. n. 2178/1971
Nella nozione di peso — dal quale, a norma dell’art. 561 c.c., debbono essere liberi gli immobili restituiti per effetto di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie – sono da ritenersi compresi, oltre a quelli aventi contenuto reale – come la servitù, l’usufrutto ecc. – anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario – come l’anticresi, l’affitto, la locazione – strettamente inerenti al godimento dell’immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza della esplicazione delle facoltà dominicali.
[adrotate group=”7″]