Cass. civ. n. 24755 del 4 dicembre 2015

Testo massima n. 1


All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati.

Testo massima n. 2


La reintegrazione della quota di legittima, dipendente dall'accoglimento della domanda di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2° e 3°, cod. civ.

Testo massima n. 3


Al legittimario che ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione,da parte dell'erede testamentario assoggettato a riduzione, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario medesimo.