Cass. civ. n. 30485 del 19 dicembre 2017

Testo massima n. 1


Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia.