10 Gen Art. 2162 — Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico 2161 ] fanno prova a favore e contro ciascuno di contraenti [ 272 ], se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [ 2732, 2964 ss. ].
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte [ 2707 ].
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato [ 1427 ]. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro [ 1832, 2169, 2964; 266 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2366/1977
Qualora il libretto colonico non sia stato tenuto, o sia stato tenuto irregolarmente — attesa la struttura associativa del rapporto e la finalità cui l’istituzione e la tenuta del libretto tendono — l’obbligo di rendere il conto non grava su una sola delle parti, ma tanto il concedente quanto il mezzadro sono tenuti al rendiconto in relazione alle situazioni giuridiche che si intendono accertare, con esclusione del ricorso al giuramento previsto dall’art. 265 c.p.c.
Cass. civ. n. 1339/1975
A norma dell’art. 2162 primo comma c.c., soltanto il mezzadro e non anche il concedente ha l’onere di proporre reclamo, nel corso dell’annata colonica entro novanta giorni dalla consegna del libretto colonico, contro le annotazioni eseguite dallo stesso concedente su tale libretto. Per contro, ad ambedue le parti del contratto di mezzadria spetta, alla chiusura annuale del conto colonico, la facoltà di impugnare le risultanze del conto medesimo per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazione di partita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
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