Art. 2161 – Codice civile – Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [2162].
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali [2160, 2162, 2169].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7914/1991
La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilità di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica, e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto mezzadrile.