10 Gen Art. 272 — Dichiarazione giudiziale di maternità
Posted at 20:54h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo V – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
[ La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’articolo 269.
Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.
L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.
L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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