10 Gen Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione II – Della mezzadria
Salvo diverse disposizioni [ delle norme corporative ], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [ 2702 ] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
- 1) se si tratta di scorte vive [ 1641 ], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [ 1641 ];
- 2) se si tratta di scorte morte [ 1640 ] circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
- 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [ 998, 1640 ].
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