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Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni [ delle norme corporative ], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [ 2702 ] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

  1. 1) se si tratta di scorte vive [ 1641 ], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [ 1641 ];
  2. 2) se si tratta di scorte morte [ 1640 ] circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
  3. 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [ 998, 1640 ].
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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