Art. 998 – Codice civile – Scorte vive e morte

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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