10 Gen Art. 998 — Scorte vive e morte
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo V – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione > Capo I – Dell’usufrutto > Sezione II – Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità . L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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