Art. 1641 – Codice civile – Scorte vive
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo VI - Della locazione > Sezione III - Dell'affitto
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi le norme corporative o i patti diversi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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