Art. 2142 – Codice civile – Famiglia colonica
[La composizione della famiglia colonica [846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [291] e di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio [250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [2150, 2161].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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