Art. 2150 – Codice civile – Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [2141].
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.