10 Gen Art. 2149 — Divieto di subconcessione
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione II – Della mezzadria
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [ 1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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