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Art. 2146 — Conferimento delle scorte

Art. 2146 — Conferimento delle scorte

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [ delle norme corporative ], della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [ 2145, 2163 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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