10 Gen Art. 2146 — Conferimento delle scorte
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione II – Della mezzadria
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [ delle norme corporative ], della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [ 2145, 2163 ].
[adrotate group=”8″]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]