10 Gen Art. 2145 — Diritti ed obblighi del concedente
Posted at 20:37h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione II – Della mezzadria
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica [ 2146, 2765 ]. [
La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [ 2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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