10 Gen Art. 2156 — Vendita dei prodotti
Posted at 20:55h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione II – Della mezzadria
La vendita [ 1470 ] dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [ 2145 ] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [ 2157, 2765 ].
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [ 2141, 2155 ].
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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