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Art. 2141 — Nozione

Art. 2141 — Nozione

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [ 2082, 2765 ], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [ 2142, 2150 ], si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse [ 2135 ] al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [ 2155, 2156, art. 2164 del c.c., 2187 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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