10 Gen Art. 1594 — Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario [ 1624 ], ha facoltà di sublocare la cosa locatagli [ 1624, 1649, 1804 ], ma non può cedere il contratto [ 1406 ] senza il consenso del locatore [ 1588, 2149 ].
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [ 378, 394 c. nav. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16111/2010
La violazione del divieto di sublocazione dell’immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c., da valutarsi con riferimento all’interesse dell’altra parte ed alle circostanze del caso concreto.
Cass. civ. n. 24792/2008
In caso di cessione della locazione o di sublocazione, il locatore, che non abbia liberato il cedente e che pretenda l’adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario o dal subconduttore, può agire direttamente contro il solo conduttore-cedente.
Cass. civ. n. 14454/2006
La mancata comunicazione della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l’avvenuta cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all’accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
Cass. civ. n. 861/1989
Mentre nell’ipotesi di sublocazione si ha la nascita di un ulteriore rapporto, la cui sorte dipende da quello principale che permane, nel caso di cessione del contratto di locazione, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cedente, cessionario e ceduto (negozio plurilaterale), si instaura un rapporto diretto tra il terzo cessionario (che subentra al conduttore originario) ed il locatore.
Cass. civ. n. 337/1979
Il divieto di sublocazione non può farsi rientrare fra le clausole particolarmente onerose, per la cui validità il secondo comma dell’art. 1341 c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto.
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