10 Gen Art. 1804 — Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire [ 1177 ] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [ 1176 ] . Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [ 1805 ].
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [ 1218, 1819, 1820 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1018/1976
L’uso per il quale la cosa viene comodata, qualora non sia specificamente determinato e limitato in contratto, è quello ordinario della cosa stessa e comprende la facoltà di ritrarre l’utile di cui essa è capace attraverso un impiego economicamente normale. In particolare, l’utilizzazione di una cosa immobile ricevuta in comodato, realizzata mediante la locazione di essa, non eccede detto criterio né contrasta col carattere personale dell’uso, che resta tale e legittimo anche quando l’utente goda della cosa in modo indiretto, purché non sostituisca altri a sé nella posizione giuridica di comodatario. La locazione della cosa immobile comodata, posta in essere dal comodatario con un terzo, essendo condizionata alla persistenza del rapporto di comodato non compromette il diritto del comodante alla restituzione della cosa stessa per scadenza del termine convenuto in comodato o per sopravvenienza di urgente ed impreveduto suo bisogno.
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